Fatti

In occasione del divorzio, la responsabilità genitoriale sui tre figli è stata affidata al ricorrente X. L'autorità tutoria V. ha quindi ordinato la redazione di un inventario del patrimonio dei figli. X. ha presentato tempestivamente un inventario, ma è stato richiesto dalla stessa autorità di presentare anche estratti conto dettagliati. Poiché X. non ha ottemperato a tale richiesta, l'autorità lo ha minacciato di redigere l'inventario del patrimonio dei figli mediante sostituzione. Scaduto il termine, l'autorità ha effettuato la sostituzione redigendo l'inventario per il figlio più giovane. X. ha presentato ricorso contro questa decisione, respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Argovia.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che l'autorità tutoria è autorizzata a redigere l'inventario da sé, se il titolare della responsabilità genitoriale non è disposto o in grado di farlo. La sostituzione è stata eseguita correttamente, assegnando dapprima all'autorità un termine per la presentazione dell'inventario e minacciando la sostituzione. L'inventario così redatto ha solo funzione di…