Fatti

[A.], nata nel 1947, ha sposato [B.] nel giugno 1967 ed ha avuto un figlio. Hanno divorziato nell'ottobre 1977. [A.] si è risposata nel luglio 1984 con M., dal quale ha divorziato nel novembre 1987. Dopo il decesso del suo primo marito [B.] nel marzo 1998, [A.] ha richiesto una rendita di vedova alla Cassa di compensazione del Cantone di Berna, che ha rifiutato in quanto la durata del suo ultimo matrimonio era inferiore a 10 anni. [A.] ha fatto ricorso contro questa decisione, ma il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto il suo ricorso.

Legge

Secondo il Tribunale federale, sebbene [A.] soddisfi le condizioni dell'art. 24a cpv. 1 lett. a LAVS al momento del suo primo divorzio, non può pretendere una rendita di vedova a causa del decesso del suo primo marito. Infatti, l'equiparazione della donna divorziata alla vedova prevista dall'art. 24a LAVS riguarda solo il caso in cui sia l'ultimo ex-marito a decedere. La giurisprudenza precedente (DTF 116 V 67) rimane quindi applicabile, secondo la quale la donna divorziata che si risposa mentre il suo ex-marito è ancora in…