Fatti
Questa sentenza riguarda la questione se nel procedimento di ricorso di primo grado dell'assicurazione contro gli infortuni siano applicabili le disposizioni cantonali sulla sospensione dei termini. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) aveva rifiutato di erogare prestazioni agli eredi del suo assicurato K. E. I superstiti hanno presentato ricorso entro il termine prorogato a causa delle vacanze giudiziarie presso il tribunale delle assicurazioni del Cantone di Zurigo. Tuttavia, quest'ultimo non è entrato nel merito del ricorso per tardività.
I figli di K. E. hanno quindi chiesto l'annullamento della decisione di non entrata in materia della prima istanza. Il Tribunale federale doveva quindi esaminare se il tribunale cantonale avesse giustamente deciso di non entrare nel merito del ricorso.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) non esclude l'applicazione delle disposizioni cantonali sulla sospensione dei termini nel procedimento di ricorso di primo grado. La prima istanza aveva ritenuto che, a causa del silenzio qualificato della legge in merito alla sospensione dei termini, non vi fosse spazio per il diritto procedurale cantonale. Tuttavia, il Tribunale federale si è discostato da questa opinione.
Secondo il Tribunale federale, l'art. 97 LAINF, che disciplina i termini nel procedimento dinanzi agli assicuratori, non si applica al procedimento dinanzi ai tribunali delle assicurazioni cantonali. Piuttosto, i Cantoni hanno la…