Fatti
P., nato nel 1967, è affiliato alla cassa di compensazione medisuisse come lavoratore autonomo e dal 1° gennaio 2004 è assicurato volontariamente presso l'istituto di previdenza del suo personale (Cassa pensioni X.). La cassa di compensazione ha fissato i contributi personali per il 2004 e il 2005, detraendo la metà dei contributi personali versati in questi anni alla Cassa pensioni X. dal reddito soggetto a contributi.
P. ha presentato un ricorso contro le decisioni di opposizione della cassa di compensazione. Il tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha accolto parzialmente il ricorso e ha rinviato il caso alla cassa di compensazione per il ricalcolo dei contributi, tenendo conto di un reddito soggetto a contributi di Fr. 1'409'869.- (dopo la deduzione della metà dei contributi ordinari di Fr. 204'170.- versati in quell'anno nella sua previdenza professionale).
P. ha presentato un ricorso di diritto pubblico con l'obiettivo di poter detrarre integralmente i contributi personali versati nella sua previdenza professionale dal reddito soggetto a contributi.
Legge
Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. e LAVS, dal reddito lordo derivante dall'attività lucrativa indipendente vengono dedotti i contributi personali versati negli istituti di previdenza professionale, nella misura corrispondente alla quota del datore di lavoro. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i lavoratori autonomi senza dipendenti possono detrarre al massimo la metà dei contributi…