Fatti
Il caso riguarda la questione se un ente pubblico che ha anticipato i contributi per il mantenimento dei figli abbia il diritto, ai sensi dell'art. 291 CC, di richiedere un ordine di pagamento al debitore. Il Comune di X. aveva chiesto al Tribunale distrettuale di Lenzburg di ordinare al datore di lavoro di Y. di pagare direttamente i contributi di mantenimento al Comune. Il Tribunale distrettuale e il Tribunale cantonale di Argovia avevano respinto tale richiesta.
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso del Comune di X. e rinviato la causa al Tribunale distrettuale di Lenzburg per un nuovo esame.
Legge
Il Tribunale federale afferma che l'ordine di pagamento ai sensi dell'art. 291 CC è una misura esecutiva forzata privilegiata sui generis, strettamente connessa al diritto civile e di natura patrimoniale. Pertanto, il ricorso in materia civile è in linea di principio ammissibile.
Il Tribunale federale qualifica l'ordine di pagamento come una sentenza finale di merito, sulla quale esso ha piena cognizione giuridica. Non vede alcun motivo per negare all'ente pubblico che ha anticipato il legittimo interesse attivo all'ordine di pagamento. Il legislatore, la dottrina prevalente e la giurisprudenza precedente partono dal presupposto che il diritto all'ordine di pagamento passi all'ente pubblico quando questo anticipa i contributi di mantenimento.
Il Tribunale federale afferma che l'ente pubblico è…