Fatti
La [S.] ha deliberato in occasione della sua assemblea generale straordinaria del 22 novembre 1994 una modifica della struttura del capitale mediante la creazione di azioni ordinarie al portatore. Due azionisti, la X. AG e la Y., hanno impugnato tale delibera, sostenendo che essa sia stata adottata in violazione delle limitazioni statutarie al diritto di voto.
L'azionista [W.] ha quindi proposto un'azione contro la [S.] con lo scopo di (1) accertare che in occasione della votazione siano stati espressi e conteggiati voti contrari non ammissibili in base allo statuto, (2) dichiarare nulli tali voti e (3) correggere di conseguenza il verbale di votazione. In via subordinata, ha chiesto l'annullamento della delibera sulla modifica della struttura del capitale e l'accertamento che la proposta del consiglio di amministrazione sia stata approvata con il risultato della votazione corretto.
Il Tribunale di commercio del Cantone di Zurigo non è entrato nel merito della domanda, ritenendo che il ricorrente non avesse un interesse giuridico sufficiente alle conclusioni formulate.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale di commercio. Ha rilevato che l'azione dell'azionista [W.] non presenta un interesse giuridico sufficiente, in quanto egli non mira all'annullamento della delibera, bensì soltanto alla correzione del verbale di votazione. Il Tribunale federale ha chiarito che l'azionista può partecipare al processo di impugnazione come interveniente accessorio, ma non dispone di un'azione autonoma per far accertare la legittimità della delibera.
Inoltre, il Tribunale federale ha spiegato che la società, nel processo di impugnazione, ha la…