Fatti

Durante la seduta del 1° giugno 2021, il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha modificato l'art. 20 della legge tributaria del 21 giugno 1994, adottando un nuovo cpv. 4 relativo ad un "freno dell'impatto del valore locativo". La nuova norma prevede che, in caso di una sostanza imponibile inferiore a 500'000 franchi e su richiesta del contribuente, il valore locativo imponibile possa ammontare al massimo al 30 per cento delle entrate in contanti.

A. e B. hanno presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della nuova disposizione.

Legge

Il Tribunale federale ha rilevato che la norma impugnata viola l'art. 8 cpv. 1 e l'art. 127 cpv. 2 della Costituzione federale, nonché l'art. 7 cpv. 1 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

La tassazione del valore locativo mira a garantire la parità di trattamento tra persone che vivono in un immobile di loro proprietà e inquilini. La giurisprudenza ha stabilito che il valore locativo deve essere fissato in base al valore di mercato,…