Fatti

Il Cantone di Vaud ha presentato un ricorso di diritto pubblico contro le iniziative del Cantone di Ginevra volte a imporre i redditi dei pendolari vodesi che lavorano a Ginevra. Il Cantone di Ginevra voleva in particolare ampliare la nozione di "funzione dirigenziale" per consentire l'imposizione di questi pendolari sul suo territorio, nonché istituire una ripartizione della competenza fiscale tra i due Cantoni.

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità di questo ricorso e ha ritenuto che fosse ammissibile nella misura in cui il Cantone di Vaud aveva un interesse giuridico sufficiente per contestare le iniziative del Cantone di Ginevra, che mettevano in discussione la giurisprudenza consolidata in materia di doppia imposizione.

Legge

Nel merito, il Tribunale federale ha respinto gli argomenti del Cantone di Ginevra volti a giustificare una modifica della giurisprudenza. Ha ritenuto che non vi fossero motivi seri e oggettivi per discostarsi dalla prassi attuale, che attribuisce in linea di principio la competenza fiscale al Cantone di domicilio del contribuente, salvo nel caso in cui questi eserciti una vera e propria funzione dirigenziale nel Cantone in cui lavora.

Il Tribunale federale ha quindi accolto il ricorso del Cantone di Vaud e constatato che la pretesa generale del…