Fatti

Il caso riguarda un immobile di L.F., gravato da due lettere di pegno. A.B., vedova del defunto creditore B.B., ha avviato l'escussione di tali lettere di pegno. Di conseguenza, L.F. ha proposto una domanda presso il Tribunale distrettuale di Hinwil, al fine di far accertare la inesistenza dei diritti di pegno e di far revocare l'esecuzione. Il Tribunale distrettuale e il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo hanno respinto la domanda. L.F. ha quindi interposto appello presso il Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale respinge l'appello. Esso afferma che la domanda ai sensi dell'art. 85a LEF può riguardare solo il debito stesso, ma non l'esistenza del diritto di pegno. Il testo della disposizione parla del "debitore esecutato", il che si riferisce solo al debitore, ma non al terzo datore di pegno.

La genesi dell'art. 85a LEF mostra che il legislatore voleva limitare la domanda all'accertamento del debito. Una proposta di estendere la domanda anche al diritto di pegno non è stata accolta nei lavori preparatori.

Al terzo datore di pegno sono a…