Fatti
L'11 agosto 1999, è stato annunciato un progetto di avvicinamento tra le società B., C. e la società francese D. Durante i giorni precedenti questo annuncio, il corso dell'azione D. è aumentato di circa il 16%. La Commissione francese per le operazioni di borsa (COB) ha aperto un'indagine per assicurarsi che le transazioni effettuate sui titoli D. non fossero state effettuate in condizioni contrarie alle disposizioni legislative e regolamentari.
La COB ha richiesto l'assistenza della Commissione federale delle banche per ottenere informazioni dalla società E., a Zurigo, riguardanti acquisizioni di opzioni e azioni D. tra il 2 luglio e il 6 agosto 1999. La Commissione federale ha concesso l'assistenza amministrativa internazionale alla COB, autorizzando la trasmissione di informazioni e documenti relativi alla pratica.
Il ricorrente, X., ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione federale, sostenendo che la richiesta di assistenza della COB violava il principio di proporzionalità e superava il suo potere di apprezzamento.
Legge
La Corte ha esaminato se le condizioni per concedere l'assistenza amministrativa internazionale fossero state soddisfatte. Ha constatato che la COB soddisfaceva l'esigenza di riservatezza e che la richiesta di assistenza rispettava il principio di proporzionalità.
La Corte ha anche esaminato il principio detto del « braccio lungo » e ha considerato che l'impegno di « best efforts » della COB era sufficiente per garantire che le informazioni trasmesse non…