Fatti
Con richiesta del 17 giugno 2016, cinque società di gestione dei diritti hanno presentato alla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi (Commissione arbitrale) una domanda di approvazione di una nuova tariffa comune GT 7 per l'utilizzo scolastico di opere. Il 30 novembre 2016 la Commissione arbitrale ha approvato la tariffa come richiesto.
Con lettera del 7 novembre 2018, [A.] ha chiesto alla Commissione arbitrale l'accesso ai documenti presentati dalle società di gestione dei diritti nel procedimento di approvazione. La Commissione arbitrale ha rifiutato l'accesso, in quanto la consultazione dei documenti interessati non è soggetta alla legge sulla trasparenza.
[A.] ha quindi presentato un ricorso al Tribunale amministrativo federale, che lo ha accolto con sentenza del 9 aprile 2020 e ha rinviato la questione alla Commissione arbitrale per un nuovo esame. Contro questa sentenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso, nella misura in cui vi entra. Esso afferma che la Commissione arbitrale, in quanto commissione extraparlamentare, appartiene all'amministrazione federale decentralizzata e rientra quindi nell'ambito di applicazione personale della legge sulla trasparenza.
Nel presente procedimento di approvazione della tariffa con tariffa concordata, tuttavia, la Commissione arbitrale non ha svolto una funzione di risoluzione…