Fatti

I coniugi iracheni B.B. (marito) e A.A. (moglie) sono entrati in Svizzera nel 1998 con i loro figli C.B. e D.B. Dal aprile 1999 vivono, con un'interruzione di circa dieci mesi, nel comune di Ingenbohl. I due figli sono stati naturalizzati nel 2011 e 2013.

Il 22 giugno 2013, B.B. e A.A. hanno superato con successo un esame linguistico (cosiddetta "analisi del livello linguistico") presso il Centro di Formazione Professionale (BBZ) di Pfäffikon. Il 10 agosto 2015 hanno presentato congiuntamente all'autorità di naturalizzazione del comune di Ingenbohl una domanda di naturalizzazione ordinaria. Dopo un'audizione il 27 aprile 2016 e un ulteriore colloquio il 23 maggio 2016, l'autorità di naturalizzazione ha respinto la domanda. Il 31 gennaio 2017 il Tribunale Amministrativo del Cantone di Svitto ha accolto il ricorso di B.B. e A.A., ha annullato la decisione di non naturalizzazione e ha rinviato il caso all'autorità di naturalizzazione di Ingenbohl per ulteriori accertamenti procedurali e di fatto e per una nuova decisione.

Di conseguenza, l'autorità di naturalizzazione ha effettuato ulteriori accertamenti. Il 21 gennaio e il 23 agosto 2017 ha svolto colloqui con i richiedenti, il secondo dei quali è stato registrato su nastro. Con decisione del 23 agosto 2017, l'autorità di naturalizzazione ha concesso a B.B. il diritto di cittadinanza comunale con riserva di efficacia giuridica, ma ha nuovamente negato la naturalizzazione ad A.A. La motivazione è stata sostanzialmente che i richiedenti si impegnano per la loro integrazione e soddisfano i criteri di idoneità in termini di integrazione e aspetti sociali; tuttavia, per A.A. le competenze linguistiche sono state considerate insufficienti o non al livello richiesto, il che esclude la sua naturalizzazione.

Legge

Il Tribunale Federale esamina se l'autorità di naturalizzazione e il Tribunale Amministrativo abbiano agito in modo arbitrario nella valutazione delle competenze linguistiche della ricorrente.

Il Tribunale Federale rileva che l'autorità di naturalizzazione e il Tribunale Amministrativo non disponevano delle necessarie competenze tecniche per valutare in modo non arbitrario le competenze linguistiche della ricorrente secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Il comune ha quindi negato arbitrariamente alla ricorrente le necessarie…