Fatti
Il signor [A.], nato nel 1961, ha lavorato come impiegato di servizio per la società B. AG dal 6 novembre 2009 al 31 ottobre 2011. Il 9 dicembre 2013 ha richiesto l'erogazione dell'indennità di disoccupazione in un successivo periodo di riferimento a partire dal 1° novembre 2013, in quanto è rimasto impiegato presso la società [C. AG] anche dopo il 1° novembre 2013 con un orario di lavoro mediamente invariato. La Cassa di disoccupazione del Cantone di Zurigo ha respinto il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione a partire dal 1° novembre 2013, in quanto il signor [A.] non subiva una perdita di lavoro e di guadagno computabile, in quanto rimaneva alle dipendenze della società [C. AG] e il suo orario di lavoro concordato era invariato a 25,2 ore.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che in caso di un rapporto di lavoro a chiamata, che non è stato assunto volontariamente dopo la perdita di un impiego a tempo pieno, ma per necessità e al fine di superare la disoccupazione, si deve presumere una soluzione temporanea forzata. Tuttavia, se esiste un orario di lavoro a tempo parziale chiaramente limitato, come nel caso in questione, la giurisprudenza sul lavoro a…