Fatti
La signora M., nata nel 1955, si è rivolta più volte all'Ufficio AI di Lucerna per richiedere il pagamento della rendita. Con decisioni e sentenze di istanze precedenti, il suo diritto alla rendita è stato respinto ogni volta, in quanto il grado d'invalidità è rimasto invariato al 34%. Da ultimo, con decisione del 27 ottobre 2011, l'Ufficio AI non è entrato nel merito di una nuova richiesta presentata il 20 maggio 2011.
Contro questa decisione, la signora M. ha presentato ricorso al Tribunale federale. Ha chiesto il rinvio del caso all'Ufficio AI con l'ordine di entrare nel merito della nuova richiesta. Inoltre, ha richiesto l'assistenza giudiziaria gratuita.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, secondo le norme applicabili, in caso di nuova richiesta dopo un precedente rigetto definitivo della rendita, la persona assicurata ha l'onere della prova per quanto riguarda la credibilità di un cambiamento rilevante del grado d'invalidità. L'istanza precedente aveva giustamente constatato che tale cambiamento non era stato reso credibile.
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che i motivi di ricorso della ricorrente non rendono le…