Fatti
La ricorrente O. ha richiesto alla cassa malati KPT il rimborso dei costi per la rimozione chirurgica di un neurinoma dell'acustico (tumore del nervo uditivo), eseguita in una clinica in Germania. La KPT ha rifiutato il rimborso dei costi, decisione confermata dal Tribunale amministrativo del Cantone di Berna. Successivamente, O. ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, in base al principio di territorialità, i trattamenti medici sono coperti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo se effettuati in Svizzera. Un'eccezione al principio di territorialità richiede la dimostrazione che in Svizzera non esista alcuna possibilità di trattamento o che il trattamento praticato a livello nazionale comporti rischi notevolmente superiori rispetto all'alternativa estera, e che quindi un trattamento medicamente responsabile e ragionevole in Svizzera non sia garantito.
Nel caso in questione, il Tribunale federale ha constatato che l'intervento in questione viene eseguito regolarmente anche negli ospedali svizzeri e non vi sono indizi che un trattamento in Svizzera sarebbe stato…