Fatti
La signora B. è divorziata e madre single di una figlia. Vive insieme alla figlia e a un nuovo partner a D. La Commissione Tributaria di D. ha tassato la signora B. per il periodo fiscale 2001 secondo la tariffa A (per persone sole), sebbene ritenesse che le spettasse la più favorevole tariffa B (per contribuenti coniugati, vedovi, separati, divorziati e celibi che vivono soli con figli) ai sensi del § 43 cpv. 2 della Legge Tributaria del Cantone di Argovia.
La signora B. ha presentato ricorso contro la decisione di opposizione presso il Tribunale Tributario del Cantone di Argovia. Quest'ultimo ha accolto il suo ricorso e rinviato il caso alla Commissione Tributaria di D. per l'applicazione della tariffa B. Contro questa sentenza, l'Ufficio Cantonale delle Imposte di Argovia ha presentato reclamo presso il Tribunale Amministrativo del Cantone di Argovia.
Il Tribunale Amministrativo ha respinto il reclamo. Ha concluso che il § 43 cpv. 2 LT/AG, che limita l'applicazione della tariffa B ai soli contribuenti non coniugati che vivono soli con figli, viola l'art. 11 cpv. 1 frase 2 LTF, che prevede la stessa riduzione per famiglie monoparentali e biparentali.
Legge
L'art. 11 cpv. 1 LTF prevede due fattispecie: in primo luogo, l'imposta per le persone coniugate deve essere adeguatamente ridotta rispetto ai contribuenti single. In secondo luogo, la "stessa riduzione" deve essere concessa anche ai contribuenti vedovi, separati, divorziati e celibi che vivono con figli o persone bisognose di assistenza e ne sostengono principalmente il mantenimento.
Il testo dell'art. 11 cpv. 1 frase 2 LTF è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni: le famiglie monoparentali devono essere tassate esattamente allo stesso modo delle famiglie biparentali. Ciò risulta anche dai lavori preparatori, secondo i quali il Parlamento voleva una parità di trattamento tariffario e non solo una "riduzione comparabile" per le famiglie…