Fatti

L'assicurato C. ha subito un infortunio professionale il 10 agosto 1981 ed è stato colpito da una malattia professionale assicurata. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) gli ha riconosciuto a partire dal 1° settembre 1991 una rendita d'invalidità del 35%. Allo stesso tempo, la SUVA ha respinto il diritto a un'indennità transitoria oltre il 31 agosto 1991.

C. ha presentato un ricorso contro queste decisioni. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Argovia ha stabilito che C. ha diritto a una rendita d'invalidità del 40% a partire dal 1° settembre 1991. Per quanto riguarda la richiesta di C. di una rendita più elevata, il proseguimento dell'indennità transitoria e altre prestazioni, il ricorso è stato respinto.

C. ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo che la SUVA sia obbligata a corrispondergli un'ulteriore indennità transitoria.

Legge

Il Tribunale federale afferma che il beneficiario di una rendita d'invalidità parziale, nell'ambito della sua residua capacità lavorativa, può essere notevolmente pregiudicato nel suo progresso professionale sul mercato del lavoro a causa di una…