Fatti
La società A. SA si è trovata senza un organo di revisione a partire dal 22 maggio 2009. L'Ufficio cantonale del Registro di Commercio (URC) l'ha pertanto diffidata a ristabilire la situazione legale. Constatato il mancato ripristino entro il termine fissato, l'URC si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano chiedendo l'adozione delle "misure necessarie" ai sensi dell'art. 731b CO.
La giudice ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per munirsi di un organo di revisione, pena lo scioglimento della società. Successivamente, su richiesta della società, ha concesso una proroga sino al 30 ottobre 2009. Essendo anche questo termine scaduto infruttuoso, il 26 novembre 2009 la giudice ha dichiarato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento.
La società A. SA ha impugnato questo giudizio dinanzi alla II Camera civile del Tribunale d'appello, producendo documenti attestanti che nel frattempo essa era riuscita a ripristinare la situazione legale con la nomina di un nuovo ufficio di revisione. Tuttavia, il Tribunale d'appello non ha potuto tener conto di tale circostanza sopravvenuta, in applicazione del divieto di nova previsto dall'art. 321 CPC/TI.
Legge
La Corte federale ha ritenuto che la decisione del Tribunale d'appello di attenersi al divieto di nova e di non prendere in considerazione l'avvenuto ripristino della situazione legale dopo l'emanazione del giudizio di primo grado non sia in contrasto con gli intendimenti del legislatore e non possa dirsi "non legittimata da alcun interesse degno di protezione" al punto da configurare un eccesso di formalismo.
Infatti, l'art. 731b CO, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, ha istituito una regolamentazione uniforme per sanzionare lacune concernenti l'organizzazione di una società prescritta dalla legge e per porvi rimedio. La norma concede al giudice un'ampia latitudine di giudizio, che gli permette di decidere sui provvedimenti da adottare secondo il proprio apprezzamento, a dipendenza delle circostanze del caso concreto.
La liquidazione forzata secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, prevista dall'art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, corrisponde a una precisa volontà del…