Fatti
Il sig. [M.], nato nel 1950, avvocato, ha iniziato la sua attività come Direttore Vicario per il Gruppo [W.] il 1° marzo 1992 ed è stato assicurato presso la Cassa Pensioni [W.] a partire da quella data. Alla stipula del contratto di lavoro, le parti hanno concordato che [M.] dovesse raggiungere l'aliquota massima della pensione di vecchiaia del 60% del salario annuo assicurato. A tal fine era necessario un capitale di Fr. 285'601.30, di cui [M.] poteva apportare Fr. 188'304.10 provenienti da precedenti rapporti previdenziali. Il datore di lavoro si è fatto carico del finanziamento del saldo residuo di Fr. 97'297.20 sotto forma di contributi supplementari mensili fino all'età di 65 anni, a metà.
Alla cessazione del rapporto di lavoro il 30 giugno 1993, la Cassa Pensioni ha calcolato una prestazione di uscita di Fr. 234'667.20, che non comprendeva i contributi mensili versati dal datore di lavoro per il riscatto. [M.] ha quindi richiesto l'aumento della prestazione di uscita di circa Fr. 50'000.-- oltre agli interessi, corrispondente alla metà della somma di riscatto dovuta dal datore di lavoro.
Legge
Il Tribunale Federale delle Assicurazioni afferma che nei rapporti giuridici tra datore di lavoro, lavoratore e istituto di previdenza, è necessario distinguere chiaramente tra contratto di lavoro e contratto previdenziale. Mentre il contratto di lavoro sussiste tra datore di lavoro e lavoratore, il contratto previdenziale coinvolge il lavoratore e l'istituto di previdenza giuridicamente autonomo.
Il regolamento della Cassa Pensioni prevede che il finanziamento del riscatto di ulteriori percentuali di pensione spetti unicamente al…