Fatti

La ricorrente, A., è stata assunta nel 2005 come capo dell'ufficio del personale e inquadrata nella classe salariale 6, livello di esperienza 4. Nel 2007 è stata promossa alla classe salariale 5, livello di esperienza 6. Nel 2010 il rapporto di lavoro è stato risolto. A. ha sostenuto di essere stata discriminata rispetto al suo predecessore e successore, poiché questi avevano ricevuto salari più alti. Il tribunale cantonale ha respinto la sua ricorso.

A. ha presentato ricorso al Tribunale federale e sostenuto che il tribunale cantonale aveva illegittimamente limitato il suo potere di controllo e quindi violato l'art. 8 cpv. 3 frase 3 Cost. nonché l'art. 3 cpv. 2 e l'art. 6 LPar.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se il tribunale cantonale avesse illegittimamente limitato il suo potere di controllo. Ha stabilito che il tribunale cantonale non aveva illegittimamente limitato la sua cognizione, poiché aveva esaminato le violazioni di legge, la constatazione erronea o incompleta dei fatti e l'ineguaglianza delle decisioni.

Il Tribunale federale ha anche esaminato se la discriminazione salariale fosse stata dimostrata in modo credibile. Ha stabilito che la ricorrente aveva sostenuto una discriminazione salariale rispetto al suo predecessore e successore. Tuttavia, il tribunale cantonale aveva stabilito che la differenza salariale tra la ricorrente e il suo predecessore…