Fatti

Ai fini della pianificazione, esecuzione e finanziamento di un progetto edilizio a Ebikon, F., [A.], Be. e Bi. avevano fondato nel 1972 la società semplice Consorzio H. L'incarico di architettura, inclusa la direzione dei lavori, era stato conferito congiuntamente dal consorzio ai due soci e architetti Be. e Bi.

In qualità di creditore cessionario della H. AG, nel frattempo fallita, Christoph v. B. ha citato in giudizio presso il Tribunale cantonale di Nidvaldo il socio [A.] per il pagamento di un credito residuo per compenso dell'opera pari a Fr. 286'009.15 secondo una fattura dei lavori firmata da Bi. Il Tribunale cantonale ha accolto parzialmente la domanda, a seguito di che il convenuto ha interposto appello presso il Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che l'architetto necessita di un'espressa autorizzazione per dichiarazioni negoziali rese a nome del committente, che impegnino finanziariamente in misura rilevante il committente. Ciò vale anche se l'architetto può far derivare il suo potere di rappresentanza dal solo art. 396 cpv. 2 CO.

Nel caso di specie, Bi. in qualità di architetto del consorzio edilizio aveva firmato la fattura dei lavori, senza che vi fosse un'espressa autorizzazione del consorzio al riconoscimento del compenso per l'opera. Inoltre, non sussistevano né un mandato speciale, né un mandato palese, né una fattispecie idonea a fondare l'affidamento, che avrebbero potuto…