Fatti
La controversia oppone B., che afferma di aver ricevuto in donazione un libretto di risparmio al portatore appartenente alla sua defunta zia X., e D., il nipote e legatario universale di X. Dopo il decesso di X. nel 1989, D. ha intentato un'azione di petizione di eredità contro B. per recuperare il libretto di risparmio. Il Tribunale di primo grado ha ammesso l'esistenza di una donazione del libretto a favore di B. da parte di X. Ma la Corte di giustizia di Ginevra ha annullato questa sentenza e attribuito il libretto a D. in qualità di erede. B. ha quindi presentato un ricorso in riforma contro questa decisione.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di B. Il tribunale cantonale ha potuto validamente esaminare la validità del titolo di proprietà invocato da B. (la donazione) nell'ambito dell'azione di petizione di eredità intentata da D. Sebbene B. non sia in possesso del libretto, ciò non impedisce l'introduzione dell'azione di petizione di eredità, poiché la banca deteneva il libretto a seguito dell'intervento di D.
Secondo la giurisprudenza, il possesso del bene comporta una presunzione di proprietà a favore del detentore. Ma il tribunale cantonale ha ritenuto, dopo aver…