Fatti
L'8 febbraio 1977, la sig.ra R. ha presentato una querela contro B. per lesione dell'onore al presidente del tribunale distrettuale di Pfäffikon. Il giudice istruttore ha fissato un termine di 20 giorni alla querelante per produrre la decisione del giudice di pace competente. Si è rivelato che la richiesta di conciliazione era stata presentata al giudice di pace il 7 marzo 1977, ovvero dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto dalla legge federale.
Il tribunale distrettuale di Pfäffikon ha rigettato la querela il 29 marzo 1977. La corte d'appello del cantone di Zurigo ha rigettato il ricorso della querelante il 16 maggio 1977. Una richiesta di revisione cantonale è stata rigettata dal tribunale di cassazione del cantone di Zurigo il 25 luglio 1977. La sig.ra R. ha presentato un ricorso in nullità al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha considerato che la querelante era a conoscenza delle dichiarazioni incriminate dal 10 novembre 1976 e che il termine di tre mesi per presentare una querela era scaduto il 10 febbraio 1977. Secondo la legge cantonale, la querela deve essere presentata al tribunale distrettuale competente e la richiesta di conciliazione deve essere presentata al giudice di pace entro il termine di tre mesi.
La querelante non ha rispettato questo termine, poiché non ha presentato la richiesta di conciliazione se non dopo la scadenza del termine. Il Tribunale federale ha rigettato l'argomento della querelante secondo cui era stata indotta in errore dalla decisione del tribunale distrettuale del 17 marzo 1977, che le aveva chiesto di…