Fatti

Questa decisione riguarda un ricorso contro un'aggiudicazione immobiliare. Secondo la giurisprudenza, quando un reclamo o un ricorso è definitivamente respinto, l'atto di esecuzione contestato riprende pieno effetto dalla sua data, in tutti i casi in cui un tale ritorno nel tempo è materialmente e ragionevolmente possibile. Tuttavia, un tale ritorno nel tempo è escluso quando non è materialmente e ragionevolmente possibile, come nel caso della fallimento.

Nel caso di specie, l'autorità cantonale di vigilanza ha ritenuto, per analogia con il caso del fallimento, che non fosse materialmente e ragionevolmente possibile ripristinare tutte le conseguenze legate al rinvio degli effetti dell'aggiudicazione, in particolare annullare retroattivamente le molteplici conseguenze, dirette e indirette, della gestione legale di un intero complesso immobiliare che ospita vari esercizi commerciali.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che la complessità della situazione e le inevitabili complicazioni che ne derivano siano elementi di fatto che vincolano la Camera. Sulla base di tali elementi, l'autorità cantonale di vigilanza era fondata nell'ammettere che l'aggiudicazione del 25 maggio 2001 producesse effetti "ex nunc", a partire dalla notifica delle sentenze del…