Fatti
La X. Ltd., con sede nel Regno Unito e attiva nel settore turistico, ha annunciato il 27 marzo 2020 il lavoro ridotto per la dipendente [A.] impiegata in Svizzera a partire dal 1° aprile 2020. L'Ufficio per l'assicurazione contro la disoccupazione del Cantone di Berna (AfA) ha presentato opposizione, in quanto la X. Ltd. non ha una sede operativa in Svizzera e pertanto non può presentare una notifica preliminare per il lavoro ridotto.
Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha accolto il ricorso di [A.] e rinviato il caso all'AfA per verificare gli altri requisiti per il diritto. L'AfA ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha annullato la decisione della prima istanza e confermato la decisione di opposizione dell'AfA. Ha affermato che per il diritto all'indennità di lavoro ridotto secondo il diritto svizzero devono essere soddisfatti non solo i requisiti personali di diritto all'assicurazione sociale in Svizzera, ma anche i requisiti relativi all'azienda.
Poiché l'attività economica della X. Ltd. non è legata a strutture operative permanenti in Svizzera e impiega solo un…