Fatti

La signora A., nata nel 1960, ha lavorato dal 1° ottobre 1998 al 70% come contabile crediti presso la società B. AG. L'8 marzo 2015 si è annunciata all'assicurazione invalidità per richiedere prestazioni a causa di un burnout. Dal 15 gennaio al 28 marzo 2015 è stata ricoverata presso la clinica C. per un episodio depressivo di grado moderato con sintomi somatici (ICD-10 F32.1) e una sindrome da esaurimento (ICD-10 Z73.0). La psichiatra dott.ssa D. ha successivamente attestato una totale incapacità lavorativa con la medesima valutazione diagnostica. L'ufficio AI del Cantone di Zurigo ha respinto la richiesta di prestazioni, in quanto non sussisteva un danno alla salute rilevante ai fini dell'assicurazione invalidità.

La signora A. ha presentato ricorso al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo, allegando una perizia psichiatrica del dott. E. Il tribunale ha accolto il ricorso e stabilito che l'assicurata ha diritto a una rendita d'invalidità intera a partire dal 1° novembre 2015. L'ufficio AI ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico, chiedendo di confermare la sua decisione del 17 novembre 2015.

Legge

Il Tribunale federale constata innanzitutto che la precedente giurisprudenza, secondo la quale i disturbi depressivi da lievi a moderati sono considerati invalidanti solo se dimostratamente refrattari alla terapia, deve essere abbandonata. Questa prassi deve essere riesaminata e verificato se possa essere mantenuta.

Il Tribunale federale ribadisce che, nell'assicurazione invalidità, la possibilità di trattamento di una sofferenza non si oppone assolutamente all'insorgere di un'invalidità che dia diritto a una rendita. Ciò che conta è se sia…