Fatti

La signora A., nata nel 1958, è iscritta alla Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo come fisioterapista indipendente. Il 9 agosto 2020 ha richiesto l'indennità per perdita di guadagno dovuta al COVID-19 (indennità per perdita di guadagno COVID-19). La Cassa di compensazione ha negato il diritto con decisione del 14 ottobre 2020, confermata con decisione di opposizione del 26 novembre 2020.

La signora A. ha presentato ricorso contro la decisione. Il Tribunale federale ha dovuto esaminare se il diritto federale sia stato violato, in quanto l'istanza precedente ha negato il diritto della ricorrente all'indennità per perdita di guadagno COVID-19.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla seguente conclusione

La perdita di guadagno nell'ambito dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno si configura come una situazione di fatto aperta nel tempo senza unità di fatto. Poiché mancano norme di conflitto, si applicano i principi generali sul diritto applicabile in situazioni intertemporali.

Per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 è determinante l'ultima versione dell'art. 2 cpv. 3bis dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ("stato al 6 luglio 2020"). A partire dal 17 settembre 2020 sarebbe in linea di principio applicabile la versione dell'art. 2 cpv. 3bis in vigore al momento dell'emanazione della decisione di opposizione il 26 novembre 2020. Tuttavia, in virtù del diritto transitorio contenuto nell'Ordinanza, tale disposizione non trova applicazione, in quanto l'art. 10c cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ("stato all'8 ottobre 2020") limita il diritto all'indennità per perdita di guadagno COVID-19…