Fatti
Il signor A., nato nel 1966, si è annunciato all'assicurazione invalidità nel luglio 2004 per problemi di schiena, richiedendo prestazioni. L'ufficio AI del Cantone di Argovia gli ha inizialmente concesso una rendita intera, poi una mezza rendita e nuovamente una rendita intera. Nell'ambito di una revisione nel 2012, l'ufficio AI ha disposto una perizia pluridisciplinare, a seguito della quale il 2 agosto 2016 ha deciso la cessazione della rendita.
A. ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Argovia, che ha respinto il ricorso. Ha chiesto che la decisione sia annullata e che gli continui ad essere corrisposta una rendita intera.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto constatato che in linea di principio tutte le malattie psichiche devono essere sottoposte a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281. Una limitazione di questo metodo di valutazione ai disturbi somatoformi non è più giustificata.
Inoltre, il Tribunale federale ha chiarito che la gravità di una malattia psichica da sola non decide se vi sia una limitazione dell'abilità lavorativa rilevante…