Fatti

A. era dipendente della B. AG ed era assicurato contro la perdita di guadagno presso la X. Zusatzversicherungen AG (controparte del ricorso) nell'ambito di un contratto di assicurazione collettiva. A partire dal 21 giugno 1999, A. era malato, a seguito di che la controparte del ricorso ha erogato indennità giornaliere. Il 19 giugno 2001, la controparte del ricorso ha interrotto i pagamenti delle indennità giornaliere.

Con decisioni dell'ufficio AI del Cantone di Zurigo, a A. è stata assegnata con effetto retroattivo dal 1° giugno 2000 una rendita AI parziale e dal 1° luglio 2004 una rendita AI ai tre quarti. Di conseguenza, la controparte del ricorso ha fatto valere una sovrassicurazione di A. per il periodo dal 1° giugno 2000 al 19 giugno 2001 e ha intentato una causa per il rimborso dell'importo di Fr. 7'877.85.

Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha obbligato A. a pagare tale importo alla controparte del ricorso.

Legge

Il Tribunale federale esamina innanzitutto se il ricorso in materia civile è ammissibile. Poiché il valore litigioso è inferiore a 30.000 franchi, il ricorso è ammissibile solo se solleva una questione giuridica di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'unica istanza cantonale.

Il Tribunale federale nega che vi sia una questione giuridica di importanza fondamentale, in quanto il ricorrente non soddisfa i requisiti di motivazione richiesti. Inoltre, per le controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione malattie…