Fatti
La società A. AG, un'azienda di organizzazione di eventi, ha richiesto all'Ufficio di compensazione di Lucerna l'indennità per perdita di guadagno dovuta al COVID-19 per il suo consiglio di amministrazione e il direttore B. nonché per sua moglie che lavora nell'azienda. L'Ufficio di compensazione ha negato il diritto all'indennità del direttore, in quanto il suo reddito determinante non rientrava nell'intervallo tra 10'000 e 90'000 franchi. La A. AG ha presentato un ricorso, respinto dal Tribunale cantonale di Lucerna.
Nel ricorso al Tribunale federale, la A. AG ha chiesto che l'indennità per perdita di guadagno dovuta al COVID-19 venisse corrisposta al direttore a partire dal 1° giugno 2020 e, in subordine, a sua moglie a partire dal 1° dicembre 2020.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, nella misura in cui è entrato nel merito. Ha affermato che il diritto di presentare la domanda e il ricorso da parte del datore di lavoro in relazione all'indennità per perdita di guadagno dovuta al COVID-19 non può essere dedotto dall'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 sulle perdite di guadagno. Il diritto all'indennità per perdita di guadagno dovuta al COVID-19 di persone assicurate in una posizione simile a quella di un datore di lavoro è sussidiario rispetto al pagamento del salario da parte del datore di lavoro.
È decisivo se il direttore stesso abbia subito una perdita salariale. Poiché lo stipendio mensile concordato è stato accreditato al conto corrente del direttore almeno fino alla fine di…