Fatti

La controversia oppone H.X. e F.X. (i ricorrenti) a A., B. SA e C. SA (gli intimati). I ricorrenti hanno presentato un ricorso in materia civile contro la sentenza della Corte civile che ha respinto la loro domanda di risarcimento danni.

I ricorrenti e la coppia Z. avevano concepito un progetto comune di acquistare un terreno e costruirvi una casa con due appartamenti, uno per ciascuna coppia. Hanno insieme concluso la promessa di vendita e il contratto di acquisto del terreno, nonché incaricato gli intimati di studiare e realizzare la costruzione. Le spese sono state ripartite tra le due coppie.

La Corte civile ha ritenuto che i ricorrenti e la coppia Z. formassero una società semplice ai sensi dell'art. 530 cpv. 1 CO. Di conseguenza, ha negato ai ricorrenti la legittimazione ad agire da soli contro gli intimati.

Legge

Il Tribunale federale conferma l'esistenza di una società semplice tra le due coppie. Secondo l'art. 544 cpv. 1 CO, i crediti della società semplice, inclusi eventuali crediti di risarcimento danni, appartengono in comproprietà a tutti i soci. Questi ultimi formano un litisconsorzio necessario e devono agire…