Fatti
Il caso riguarda un contribuente, X., domiciliato nel Cantone di Ginevra, che è stato oggetto di una procedura di recupero fiscale e di sottrazione d'imposta avviata dall'Amministrazione fiscale cantonale del Cantone di Ginevra (di seguito "Amministrazione cantonale") per i periodi fiscali dal 2004 al 2011. Questa procedura è stata avviata a seguito della scoperta di un conto bancario non dichiarato dal contribuente, intestato "A".
Nel corso del procedimento di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia del Cantone di Ginevra, l'Amministrazione cantonale ha chiesto che venissero presi in considerazione nuovi elementi di fatto, vale a dire l'esistenza di altri otto conti bancari non dichiarati dal contribuente. Tuttavia, la Corte di giustizia ha respinto questa richiesta, ritenendo che avrebbe comportato un'inammissibile estensione dell'oggetto della controversia.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato la decisione della Corte di giustizia. Ha ritenuto che, nel procedimento giurisdizionale amministrativo, il giudice possa in linea di principio esaminare e giudicare solo i rapporti giuridici sui quali l'autorità amministrativa si è precedentemente pronunciata in una decisione. L'oggetto della controversia è quindi limitato a ciò che ha formato oggetto della decisione impugnata, e il giudice non può estendere il procedimento a nuovi elementi, salvo eccezioni non pertinenti nel caso di specie.
Né la legge federale sull'imposta federale diretta, né la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni,…