Fatti

Il signor H., residente a T. (Cantone di Svitto), è stato ricoverato presso la clinica di montagna Y (Cantone di Zurigo) il 9 e 10 gennaio 1996. I costi di Fr. 2'048.60 per il trattamento e il soggiorno nel reparto semi-privato sono stati assunti dalla sua assicurazione malattia Helvetia. L'Helvetia ha chiesto al Cantone di Svitto il rimborso della differenza di Fr. 476.-- tra i costi per i pazienti extracantonali e le tariffe per i residenti cantonali. L'Ufficio cantonale della salute e degli affari sociali ha respinto la richiesta, a seguito di che l'Helvetia ha presentato ricorso al Consiglio di Stato del Cantone di Svitto. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto ha accolto il ricorso e ha obbligato il Cantone di Svitto a versare alla Helsana Assicurazioni SA (successore legale dell'Helvetia) la differenza di Fr. 476.--. Contro questa decisione, il Cantone di Svitto ha presentato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che le controversie sull'interpretazione e l'applicazione dell'art. 41 cpv. 3 LAMal sono di natura assicurativa sociale e devono quindi essere giudicate in ultima istanza dal Tribunale federale delle assicurazioni. L'obbligo di pagamento della differenza da parte del Cantone di domicilio ai sensi dell'art. 41 cpv. 3 LAMal mira a compensare gli oneri e a rafforzare il coordinamento tra i Cantoni, in quanto il Cantone di domicilio partecipa al finanziamento dell'ospedale extracantonale. Il Tribunale conclude che l'obbligo di compensazione del Cantone di domicilio sussiste in linea di principio anche quando l'assicurato è ricoverato nel reparto semi-privato o privato, purché l'ospedale…