Fatti

F., nata nel 1949, soffre di miotonia congenita con tetraparesi ed ha bisogno di assistenza intensiva. Lavora part-time come terapeuta occupazionale e vive in un appartamento di 2 stanze, dove diverse persone da lei scelte forniscono le necessarie prestazioni di assistenza. La Visana, presso la quale F. è assicurata obbligatoriamente per l'assistenza infermieristica, le ha comunicato che a partire dal 1° ottobre 1996 rimborserà solo un importo corrispondente al contributo cantonale per le case di cura, pari a 40 franchi al giorno per il 1996 e 70 franchi al giorno per il 1997 e il 1998.

F. ha presentato un ricorso contro questa decisione, chiedendo che la Visana sia obbligata a sostenere i costi per l'assistenza necessaria a domicilio fino a un massimo di cinque ore al giorno. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha accolto il ricorso, a seguito di che la Visana ha presentato un ricorso di diritto amministrativo.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che, secondo la Legge sull'assicurazione malattie (LAMal), l'assicurazione malattie obbligatoria si fa carico dei costi per esami, trattamenti e misure di assistenza forniti ambulatorialmente, a domicilio, in regime stazionario, semiresidenziale o in una casa di cura. In caso di soggiorno in una casa di cura, l'assicuratore rimborsa le stesse prestazioni come per l'assistenza infermieristica ambulatoriale e a domicilio.

Il Tribunale constata che il principio di economicità nel diritto delle prestazioni dell'assicurazione malattie sociale ha un significato generale e si riferisce non solo al tipo e all'entità delle misure da attuare, ma anche alla forma di trattamento. A tal fine, è necessario esaminare se una determinata misura debba essere eseguita ambulatorialmente o in regime stazionario e in quale istituto o reparto debba essere ricoverata una persona assicurata. Anche la questione dell'economicità del trattamento in rapporto tra assistenza domiciliare (prestazioni di assistenza domiciliare) e assistenza in una casa di cura può porsi.

Il Tribunale afferma che, nel valutare l'economicità, non si deve partire dai costi complessivi di un soggiorno in una casa di cura, ma dai costi che l'assicuratore malattie deve effettivamente sostenere. Tuttavia, la valutazione non può essere effettuata sulla base di un confronto rigoroso…