Fatti

A., nata nel 1965, soffre dalla nascita di una tetraparesi spastica con predominanza del braccio sinistro e contratture all'arto superiore sinistro e all'articolazione dell'anca sinistra. Percepisce dall'ottobre 1983 una rendita d'invalidità intera e un'indennità per persona bisognosa d'assistenza. Nel luglio 2013 A. ha chiesto all'ufficio AI del Cantone di San Gallo l'assunzione dei costi per un apriporta elettronico all'ingresso della sua casa plurifamiliare. L'ufficio AI ha respinto la domanda, contro cui A. ha presentato reclamo. Il tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto il reclamo e riconosciuto ad A. il diritto all'apriporta. L'ufficio AI ha quindi interposto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha annullato la decisione del tribunale cantonale e confermato la decisione dell'ufficio AI. Ha argomentato che il diritto all'apriporta non rientra nel numero 14.04 dell'allegato all'ordinanza sull'assegnazione di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione invalidità (OAI), che comprende solo modifiche strutturali nell'abitazione. Le misure alla porta d'ingresso di una casa plurifamiliare rientrano fondamentalmente nel campo di applicazione del numero 13.05* dell'allegato OAI, per il quale tuttavia non sono soddisfatte le condizioni di efficacia per l'integrazione professionale.

Il Tribunale federale non ha ravvisato motivi che giustificherebbero una modifica della sua giurisprudenza precedente. Non è ammissibile dedurre direttamente dal fine della legge il diritto all'apriporta, in quanto ciò sostituirebbe il potere discrezionale attribuito al Consiglio federale o al Dipartimento. Finché l'esclusione dell'apriporta dall'elenco dei mezzi ausiliari non…