Fatti

Dopo la notifica del precetto esecutivo n. x dell'Ufficio esecuzioni L. del 16 settembre 1997, A. pagò all'Ufficio il 26 settembre 1997 a favore del creditore il credito posto in esecuzione. Nell'esecuzione n. xx, il debitore, dopo la notifica dell'intimazione di pignoramento, pagò il 23 agosto 1999 all'Ufficio esecuzioni a favore della creditrice il credito da questa fatto valere. In entrambe le esecuzioni, i creditori hanno chiesto, su richiesta del debitore, la cancellazione o la radiazione dell'esecuzione.

L'Ufficio esecuzioni ha respinto le richieste di cancellazione delle esecuzioni il 4 gennaio 2000. Il reclamo presentato da A. contro tale decisione non ha avuto successo.

La Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale accoglie il reclamo presentato da A. il 7 agosto 2000 contro la decisione del Tribunale superiore del Cantone Argovia (Commissione esecuzioni e fallimenti) in qualità di autorità di vigilanza superiore in materia di esecuzione e fallimento.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 8a cpv. 3 lett. c LEF, l'Ufficio esecuzioni non può informare terzi di un'esecuzione se il creditore l'ha ritirata. Ciò vale indipendentemente dal momento in cui è avvenuto il ritiro, ossia prima o dopo il pagamento.

La giurisdizione inferiore aveva sostenuto che…