Fatti

[D.] era assicurato presso la compagnia assicurativa X. fino alla fine del 1995, tra l'altro attraverso un'assicurazione per pazienti privati (PPV). Al momento dell'entrata in vigore della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) il 1° gennaio 1996, la compagnia assicurativa X. trasferì [D.] all'assicurazione "Nova". [D.] riteneva che la compagnia assicurativa X. avesse così violato la garanzia di mantenimento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 LAMal, secondo il quale le casse malati sono obbligate ad offrire ai loro assicurati contratti assicurativi che garantiscano almeno la stessa copertura assicurativa precedente.

[D.] ha quindi presentato inizialmente un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna, che è stato respinto. Successivamente, [D.] ha fatto causa alla compagnia assicurativa X. presso il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 LPGA, per ottenere un contratto assicurativo che garantisca almeno la stessa copertura assicurativa precedente.

Il Tribunale delle assicurazioni sociali non è entrato nel merito della causa. Contro questa decisione, [D.] ha presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto se si trattasse di una controversia di diritto civile appellabile. È giunto alla conclusione che la controversia sul contenuto minimo dell'assicurazione complementare offerta alla ricorrente è di natura privatistica, poiché le assicurazioni complementari all'assicurazione malattia secondo il nuovo diritto LAMal sono soggette al diritto privato.

Ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 LPGA, il giudice decide sulle…