Fatti

La signora A., nata nel 1956, si è rivolta per la prima volta all'assicurazione invalidità il 20 dicembre 1994 per richiedere prestazioni. La sua domanda di rendita è stata respinta con decisione del 14 maggio 1996 per mancanza del grado di invalidità necessario per il diritto. Su una nuova domanda del 28 agosto 1996, l'ufficio AI non è entrato in materia. Il 20 giugno 2000, A. si è nuovamente annunciata per richiedere prestazioni. Sulla base di una perizia interdisciplinare che attestava la piena capacità lavorativa, il diritto a una rendita AI è stato nuovamente negato con decisione del 17 aprile 2002.

Il 29 luglio 2002, A. ha presentato una nuova domanda di prestazioni, sulla quale l'ufficio AI, con decisione del 9 settembre 2002, non è entrato in materia, in quanto non era stata resa credibile una modifica determinante per il diritto alla rendita delle circostanze di fatto dal aprile 2002. Contro questa decisione di non entrata in materia, A. ha presentato ricorso.

Legge

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il presupposto per l'entrata in materia su una nuova domanda di rendita dopo un precedente rigetto definitivo della rendita è che l'assicurato renda credibile una modifica rilevante per il diritto alla rendita delle circostanze di fatto.

Nell'esaminare se si è verificata una tale modifica che influisce sul diritto, nel procedimento di nuova domanda - analogamente alla revisione della rendita ai sensi dell'art. 41 LAI - il stato di fatto al momento della prima decisione di rigetto deve essere confrontato con quello al momento della nuova decisione controversa.

In deroga a precedenti sentenze che si basavano sull'evoluzione delle circostanze dalla originaria decisione sulla rendita, il Tribunale federale ha deciso nella sua più recente giurisprudenza che, in caso di più rigetti…