Fatti

A.P. e M.P., entrambi cittadini iraniani, si sono sposati in Svizzera nel 1996. Dal matrimonio è nato il figlio K. nel 1996. Nel 1997, la moglie M.P. si è trasferita fuori dall'abitazione coniugale. Con sentenza del 30 novembre 2000, il Tribunale distrettuale di Bülach ha respinto la domanda di divorzio della moglie e ha pronunciato il divorzio accogliendo la domanda riconvenzionale del marito. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha confermato con sentenza del 27 maggio 2002 il trasferimento della potestà genitoriale alla madre. Il marito ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso e conferma la decisione impugnata. Secondo il diritto iraniano applicabile alle parti, la potestà genitoriale spetta in linea di principio al padre. Tuttavia, tale attribuzione della potestà genitoriale al padre può contrastare con l'ordine pubblico svizzero, se non corrisponde anche al benessere del minore.

In Svizzera, la priorità del benessere del minore è intesa in senso ampio. Ciò che conta è presso quale genitore lo sviluppo e la realizzazione del minore vengono meglio favoriti. Un…