Fatti
Su richiesta della moglie, il giudice monocratico ha sciolto il matrimonio delle parti e regolato le conseguenze del divorzio. Il convenuto ha contestato l'accertamento del reddito e del patrimonio determinanti per il mantenimento. L'attrice si è associata all'appello e ha richiesto un aumento dei contributi di mantenimento a lei dovuti. Nella sua risposta all'appello incidentale, il convenuto ha chiesto la riduzione del contributo di mantenimento fissato in primo grado.
Legge
Art. 138 cpv. 1 CC prevede che nell'istanza cantonale superiore possano essere presentati nuovi fatti e mezzi di prova e debbano essere ammesse nuove richieste giuridiche, purché siano state motivate da nuovi fatti o mezzi di prova. Il legislatore ha voluto in tal modo dare maggior peso all'obiettivo della ricerca della verità e della correttezza sostanziale della sentenza nel processo di divorzio rispetto alla sollecita conclusione del procedimento.
Il Tribunale cantonale ha giustamente escluso le nuove richieste giuridiche del convenuto nella risposta all'appello incidentale, poiché l'art. 138 cpv. 1 CC rappresenta solo uno standard minimo di diritto federale. Il diritto cantonale determina il momento preciso entro il quale…