Fatti
Il signor A., nato il 1° settembre 1961, si è iscritto per la prima volta all'assicurazione invalidità (AI) nel maggio 2011 per richiedere prestazioni. L'Ufficio cantonale AI del Vallese ha respinto la richiesta di prestazioni con decisione del 17 agosto 2012, in quanto l'incapacità lavorativa di A. era dovuta principalmente al suo comportamento dipendente, il che non costituiva un'invalidità ai sensi della legge. Sulle successive iscrizioni del 3 agosto 2016 e del 9 gennaio 2019, l'AI non è entrata nel merito, in quanto A. non aveva dimostrato un peggioramento sostanziale del suo stato di salute.
Il Tribunale cantonale del Vallese ha confermato il mancato ingresso nel merito da parte dell'AI. Contro questa decisione, A. ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che la nuova giurisprudenza secondo la DTF 145 V 215, in base alla quale i disturbi primari da dipendenza devono essere sottoposti a una procedura di prova strutturata, non costituisce un motivo sufficiente per derogare al principio del mancato adeguamento di una decisione amministrativa formalmente passata in giudicato a una nuova prassi giurisprudenziale.
Il Tribunale federale ha sottolineato che un mutamento della giurisprudenza o della prassi amministrativa può eccezionalmente portare alla modifica di una decisione passata in…