Fatti

A. lavora come insegnante di scuola materna nel Cantone di Friburgo dal 2009. Ha dato alla luce un figlio il 17 giugno 2016 e ha immediatamente usufruito del suo congedo di maternità di 16 settimane. Le è stato inoltre concesso un congedo non retribuito dal 7 ottobre al 23 dicembre 2016. A. ha successivamente richiesto quattro settimane di vacanze aggiuntive e due settimane e mezza per la preparazione e la pianificazione delle lezioni. L'Ufficio delle risorse e la Direzione dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) hanno respinto tale richiesta.

Il Tribunale cantonale di Friburgo ha respinto il reclamo presentato. A. ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico e un ricorso sussidiario di diritto costituzionale al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se l'interpretazione dell'art. 39 del Regolamento del Consiglio di Stato del Cantone di Friburgo per il personale docente (LPR) da parte dell'istanza precedente violi il principio di uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.), la priorità e il rispetto del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.) e il divieto di arbitrarietà (art. 9 Cost.).

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'istanza precedente ha interpretato correttamente l'art. 39 LPR, secondo il quale le vacanze che cadono nel congedo di maternità possono essere anticipate o posticipate nel periodo senza lezioni. Questa interpretazione non viola né il principio di…