Fatti
X. e Y. erano sposati dal 1959. Il 28/30 agosto 2006 hanno presentato congiuntamente una domanda di divorzio. Il 13 novembre 2006 è stato dichiarato il fallimento di X. Con sentenza del 17 gennaio 2007 il matrimonio è stato sciolto e la convenzione di divorzio approvata, secondo la quale la proprietà di X. su due immobili doveva essere trasferita a Y. Il 5 febbraio 2007 il giudice del divorzio ha richiesto il trasferimento della proprietà, che tuttavia l'ufficio del registro fondiario ha respinto a causa del fallimento nel frattempo aperto su X.
X. ha impugnato senza successo il rifiuto presso le istanze cantonali e infine ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che il ricorrente, dopo l'apertura del fallimento sui suoi beni, non poteva più disporre validamente, in quanto il diritto di disposizione era passato all'amministrazione fallimentare. Il trasferimento della proprietà alla moglie in base alla convenzione di divorzio approvata dal tribunale non era quindi più possibile senza il consenso dell'amministrazione fallimentare.
Il Tribunale federale ha chiarito che l'apertura del fallimento vale nei confronti di tutti e deve essere osservata d'ufficio dall'ufficiale del registro fondiario. Pertanto, senza il consenso dell'amministrazione fallimentare, non poteva essere effettuato…