Fatti
Il cittadino tedesco [A.], nato nel 1963, è occupato come frontaliere nel Cantone di Berna. Il 3 marzo 2010 ha richiesto all'Ufficio delle assicurazioni sociali del Cantone di Berna l'esenzione dall'obbligo di assicurazione malattia obbligatoria in Svizzera, che gli è stata inizialmente concessa a tempo determinato e successivamente in modo illimitato. Di conseguenza, [A.] era assicurato per la malattia presso la Vivao Sympany AG e successivamente presso la SWICA Gesundheitsorganisation con un prodotto assicurativo VVG Mondial.
Il 1° maggio 2018, [A.] ha richiesto di essere ammesso all'assicurazione malattia svizzera, poiché la SWICA aveva sciolto il modello assicurativo VVG Mondial alla fine di dicembre 2016. L'Ufficio delle assicurazioni sociali ha respinto questa richiesta, in quanto [A.] si era già deciso contro l'assoggettamento all'obbligo assicurativo KVG e quindi era ed è rimasto esonerato dall'obbligo assicurativo malattia in Svizzera.
Legge
Il Tribunale federale accoglie il ricorso di A. Esso afferma che il diritto di opzione ai sensi dell'Allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l'UE è in linea di principio irrevocabile. Tuttavia, in via eccezionale, può essere consentito un nuovo…