Fatti

La controversia oppone la società R. S.A. alle persone di M., L. e G. La società R. S.A. ha concluso un contratto con M. che conteneva una clausola di riservatezza concernente le informazioni relative all'attrezzatura, agli apparecchi e alle macchine che produce. M. ha poi partecipato alla costruzione di macchine simili per conto di altre imprese, utilizzando piani e informazioni che aveva ottenuto durante il suo lavoro presso R. S.A.

La società R. S.A. ha introdotto un'azione penale contro M., L. e G. per rivelazione di segreti di fabbricazione e commerciali, in virtù degli articoli 162 del Codice penale svizzero (CP) e 13 della Legge federale sul diritto della concorrenza (LCSl). Il tribunale cantonale ha emesso una sentenza di non luogo a procedere, che la società R. S.A. ha impugnato dinanzi alla Corte di cassazione penale.

Legge

La Corte di cassazione penale ha esaminato le condizioni di applicazione dell'articolo 162 CP, che punisce la rivelazione di segreti di fabbricazione o commerciali. La Corte ha considerato che la clausola di riservatezza del contratto tra R. S.A. e M. costituiva un'obbligazione contrattuale di mantenere il segreto, e che M. aveva violato questa obbligazione utilizzando piani e informazioni confidenziali per costruire macchine simili per altre imprese.

La Corte ha anche esaminato gli elementi costitutivi del reato previsto dall'articolo 162 CP, in particolare la nozione di segreto di fabbricazione e di segreto commerciale. La Corte ha considerato che le informazioni relative all'attrezzatura, agli apparecchi e alle macchine prodotte da R. S.A. costituivano segreti di fabbricazione e commerciali, poiché erano confidenziali, non accessibili al pubblico e importanti per l'impresa.

La Corte ha concluso che M. aveva rivelato segreti di…