Fatti
Il signor A., nato nel 1976, ha subito un incidente in motocicletta il 26 giugno 2007 riportando un politrauma con multiple lesioni all'arto inferiore sinistro e una contusione alla spalla sinistra. In una decisione del 17 giugno 2013, la Basler Versicherung, in qualità di fornitore di prestazioni competente, gli ha riconosciuto, oltre a una rendita d'invalidità e un'indennità per menomazione dell'integrità, ulteriori trattamenti medici, in particolare controlli medici regolari e supporto permanente attraverso fisioterapia ambulatoriale.
All'inizio del 2017, la Basler Versicherung ha fatto sottoporre l'assicurato a un nuovo esame e di conseguenza ha adeguato il trattamento medico, limitando la fisioterapia a tre serie di nove sedute all'anno e prevedendo un trattamento osteopatico, inizialmente una o due volte a settimana e successivamente al massimo una volta al mese.
Contro questo adeguamento delle prestazioni di trattamento medico, l'assicurato ha presentato un ricorso, che è stato parzialmente accolto dal Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che le prestazioni di trattamento medico ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF devono essere qualificate come prestazioni continuative. Per la loro soppressione o modifica sostanziale è pertanto necessario un motivo di revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LPGA, ovvero un cambiamento sostanziale dei fatti, che dal punto di vista dell'obiettivo di reinserimento (mantenimento della capacità lavorativa) sia idoneo a influenzare in modo durevole l'esistenza e l'entità del trattamento medico accordato.
Tuttavia, nel caso di specie, l'istanza inferiore non ha accertato se la…