Fatti
Il signor [A.], nato nel 1990, si è annunciato presso la Cassa di disoccupazione del Cantone di Zurigo per la percezione di prestazioni il 23 ottobre 2015 e ha richiesto il pagamento di un'indennità di insolvenza. Egli ha affermato di aver lavorato come intonacatore ausiliario per la società B. GmbH, nel frattempo fallita, dal 3 marzo al 27 giugno 2014. La Cassa di disoccupazione ha respinto il suo diritto all'indennità di insolvenza, in quanto il credito salariale non era stato reso verosimile.
Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha accolto parzialmente il ricorso di [A.] e ha stabilito che egli aveva diritto a un'indennità di insolvenza. La Cassa di disoccupazione del Cantone di Zurigo ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 74 OADI, per il pagamento dell'indennità di insolvenza è sufficiente che il lavoratore renda verosimile il suo credito salariale. I requisiti di prova ridotti si applicano tuttavia solo alla questione se e in quale misura esista un credito salariale nei confronti del datore di lavoro insolvente. Gli altri requisiti per il diritto, come l'esistenza di un rapporto di lavoro con impiego in Svizzera o il verificarsi di un evento di insolvenza, devono invece essere stabiliti con il grado di prova della probabilità prevalente.
Il…