Fatti

Il ricorrente A. ha lavorato come operaio generico per la convenuta X. AG dal febbraio 1995. Nell'aprile 1997 ha subito un infortunio sul luogo di lavoro e da allora non ha più potuto svolgere attività lavorativa. Dopo che la SUVA ha cessato nel novembre 1997 di erogare le prestazioni per cure mediche e indennità giornaliere, A. ha percepito indennità giornaliere dalla cassa malattia collettiva SUPRA. Con effetto dal 1° aprile 1998 gli è stata riconosciuta una rendita d'invalidità, a seguito della quale il datore di lavoro ha rescisso il rapporto di lavoro con effetto al 31 luglio 1998. Da tale data A. è passato a un'assicurazione individuale presso SUPRA, che fino al 7 novembre 1999 ha erogato le stesse indennità giornaliere della cassa malattia collettiva.

Nel febbraio 2000 A. ha intentato causa contro la X. AG chiedendo il pagamento di Fr. 10'635.05 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 1999. Egli sosteneva di essere stato costretto a pagare personalmente i premi per l'assicurazione individuale dal 1° agosto 1998 al novembre 1999, sebbene il contratto nazionale collettivo applicabile prescrivesse che durante la malattia non dovessero essere pagati premi.

Legge

Secondo il tenore letterale e il sistema del Contratto nazionale collettivo per l'industria edile svizzera (LMV), il datore di lavoro è obbligato a stipulare un'assicurazione giornaliera malattia che corrisponda all'assicurato indennità giornaliere per almeno 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi, esonerando in tale periodo il lavoratore dal pagamento dei premi assicurativi. Tali obblighi del datore di lavoro possono, secondo il senso e lo scopo delle disposizioni, sussistere anche…