Fatti

Il 22 gennaio 2015, la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) ha emesso una decisione parziale nei confronti di A. AG e A. Schweiz AG per verificare i costi energetici imputabili per gli esercizi 2009 e 2010. Contro questa decisione parziale, le due società hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il Tribunale amministrativo federale ha accolto parzialmente il ricorso e ha annullato la decisione parziale nella parte relativa all'inclusione di contratti di approvvigionamento puramente esteri nel metodo del prezzo medio. Per il resto, ha respinto il ricorso.

Di conseguenza, l'ElCom ha riaperto il procedimento di verifica delle tariffe e il 6 aprile 2020 ha emesso un'ulteriore decisione parziale, in cui ha stabilito, tra l'altro, che i vantaggi di prezzo derivanti dall'accesso libero alla rete negli esercizi 2009 e 2010 devono essere trasferiti. Contro questa decisione parziale, A. AG ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale e inoltre ricorso diretto in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'art. 6 cpv. 5 frase 2 LApEl, entrato in vigore il 1° giugno 2019 e che prevede una limitazione temporale dell'obbligo di adeguamento delle tariffe, non è applicabile nel presente procedimento per gli esercizi 2009 e 2010. L'istanza precedente ha giustamente confermato la constatazione dell'ElCom secondo…