Fatti
X., Y. e Z. (di seguito ricorrenti) sono comproprietari per piani dell'immobile n. 61 nel comune di V. A sud confina l'immobile n. 60 di proprietà di W. (di seguito controparte).
Con contratto di servitù fondiaria del 8 maggio 1957, i proprietari di allora si concessero reciprocamente un "diritto di passaggio pedonale e carrabile con tutti i veicoli" tra i due edifici. Questa servitù è stata iscritta nel registro fondiario.
Nel 2006 i ricorrenti hanno costruito sul loro immobile n. 61 una passerella che dal sentiero pubblico lungo il lato sud conduce al nuovo ingresso dell'edificio sul lato est. La controparte ha quindi intentato causa, sostenendo che i ricorrenti fossero tenuti a rimuovere parti di questa passerella in quanto sporgenti nell'area gravata dalla servitù.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che per determinare il contenuto e la portata di una servitù ai sensi dell'art. 738 CC è determinante innanzitutto l'iscrizione nel registro fondiario. Poiché questa non contiene dettagli, occorre fare riferimento al titolo di acquisto, ovvero al contratto di servitù.
Dal contratto di servitù del 1957 risulta che le parti hanno concordato un "diritto di passaggio pedonale e carrabile con tutti i veicoli". Al momento dell'acquisto da parte dei ricorrenti nel 1980, il sentiero era già asfaltato e dotato di cordoli. Questa…